Rileviamo e pubblichiamo
Dopo aver dato in esclusiva la notizia, oggi abbiamo voluto approfondire, parola per parola, quello che dicono i giudici sul mancato pagamento di Tosap e Tarsu da parte dei concessionari dei parcheggi a pagamento.
SANTA MARIA CAPUA VETERE - Le associazioni Dimuriane in questi giorni esultano per la vittoria al Tar conseguita dall’Amministrazione Di Muro in merito alla vicenda della revoca in autotutela della gara dei parcheggi. Sentenza di cui Casertace ha dato notizia in esclusiva qualche giorno fa con un breve commento.
Una lettura più approfondita della sentenza del Tar ha però sollecitato in noi una serie di interrogativi.
Dalla sentenza, e in particolare dalle difese della cooperativa Atena si comprende che quest’ultima non ha mai pagato nè TOSAP né TARSU per gli spazi pubblici ad essa affidati e grazie ai quali lucra con i grattini pagati dagli automobilisti per le tanto odiate strisce blu che sono presenti nella maggior parte della città.
Si legge infatti nella parte narrativa del fatto della sentenza che la Cooperativa ricorrente : “ In estrema sintesi, lamentava che: – a dispetto di quanto (a suo dire) insufficientemente argomentato dall’amministrazione comunale, la TOSAP non sarebbe dovuta dal gestore del servizio di sosta regolamentata, il quale non si troverebbe nella condizione di occupare stabilmente aree demaniali affidate in concessione (ossia nella condizione costituente il presupposto impositivo del tributo in parola), mentre la TARSU sarebbe stata addirittura soppressa; – per di più, la clausola di cui all’art. 9 del capitolato speciale di appalto avrebbe contemplato non già l’esenzione dalla TOSAP, bensì la forfetizzazione di quest’ultima entro l’aggio riconosciuto all’ente locale;”
Questi assunti della Cooperativa Atena sono stati smontati dai Giudici del Tar che hanno chiarito, anche con una articolata ricostruzione delle norme che la Tosap è assolutamente dovuta dal gestore dei parcheggi e che anche se il pagamento di questa è genericamente assolto in via forfettaria con il pagamento dell’aggio ( che quindi, a questo punto, ricomprenderebbe Tosap e qualsiasi altra imposta e in più la parte che spetterebbe al Comune per il servizio dei parcheggi) la somma stabilita dal Bando e quindi dal conseguente contratto sarebbe antieconomica per il Comune.
Insomma, il Tar ha analizzato le cifre e per maggiore chiarezza riportiamo fedelmente i passi salienti della sentenza :
“…….Più in dettaglio, era stato con esso rilevato che: – alla stregua dei ragguagli forniti dall’interpellato Settore Tributi e finanze del Comune di Santa Maria Capua Vetere (cfr. nota del 15 gennaio 2015, prot. n. 10/SPA), il valore medio annuale della TOSAP percepibile in rapporto alle zone, alle dimensioni ed al numero degli stalli di sosta degli autoveicoli era da ritenersi pari a € 147.000,00; – il valore annuale della TARSU percepibile in relazione alle aree interessate dai parcheggi da affidare in gestione era da ritenersi pari a € 31.534,00; – tenuto conto dell’importo a base di gara e del criterio di valutazione dell’offerta economica, l’aggio destinabile all’ente locale a titolo di corrispettivo della concessione del servizio di gestione della sosta regolamentata a pagamento avrebbe potuto, al più, ragguagliarsi a € 125.000,00; –ebbene, “tale introito per le casse comunali sarebbe” stato, “di per sé già, inferiore ai soli tributi locali esigibili e dichiarati nel bando assolti dall’aggio”; – rispetto all’introito presunto riveniente dall’aggio, quello certo procurato dalla sola TOSAP (approssimativamente pari a € 147.000,00) sarebbe stato, infatti, ben superiore; – peraltro, la clausola di cui all’art. 9 del capitolato speciale di appalto si rivelava in contrasto col principio giurisprudenziale secondo cui la TOSAP è dovuta in relazione all’utilizzo dell’area stradale destinata a parcheggio da parte dei veicoli privati, per il quale il gestore del servizio di sosta regolamentata percepisce il compenso……”
“ ……Ora, è pur vero che il Settore tecnico Lavori pubblici e manutenzione del Comune di Santa Maria Capua Vetere, con nota del 21 aprile 2015, prot. n. 1675 (depositata in giudizio il 18 maggio 2015), ha fornito il dettaglio delle aree di sosta disponibili, ritraente una superficie totale di mq 11.036,85, a fronte dei complessivi mq 5.656 indicati nella cennata nota del Settore Tributi e finanze, prot. n. 10/SPA, del 15 gennaio 2015, e che, conseguentemente, il medesimo Settore Tributi e finanze, con nota del 15 maggio 2015, prot. n. 13900 (pure depositata in giudizio il 18 maggio 2015), ha precisato che l’ammontare della TOSAP dovuta in rapporto alla superficie accertata sulla scorta dei ragguagli ottenuti è pari a circa € 440.000,00, a fronte dell’importo di € 221.659,00, determinato per la zona 1 nella ridetta nota del 15 gennaio 2015, prot. n. 10/SPA. E’, però, altrettanto vero che gli approfondimenti istruttori svolti dall’amministrazione comunale finiscono non già per menomare, bensì per corroborare il rilievo della macroscopicità del vizio occorso in merito alla convenienza economica del regime remunerativo enucleato in sede di lex specialis.”
“….E’ evidente, infatti, che se l’aggio percepibile dall’ente locale al lordo dei tributi in esso forfetizzati, e stimato in € 125.000,00, è risultato svantaggioso rispetto all’ammontare di € 221.659,00, originariamente quantificato con riferimento TOSAP applicabile alle aree di sosta, lo stesso si rivela, vieppiù, svantaggioso rispetto al superiore ammontare di € 440.000,00, successivamente riquantificato sempre con riferimento TOSAP applicabile alle aree di sosta.”
Quindi riassumendo, in base alla stima fatta dagli Uffici Comunali la superficie totale coperta dalle strisce blu sarebbe di circa 11.036,85 mq cui corrisponderebbe il pagamento della Tosap per un totale di circa 440.000,00 euro, laddove, al massimo, l’aggio previsto dal bando e quindi dal contratto sarebbe stato di circa 125.000,00 euro. Il chè significa non solo regalare la gestione dei parcheggi al vincitore del bando che sarebbe la Cooperativa Atena ma abbuonargli anche 315.000,00 euro di tasse con la conseguente perdita di una pari entrata per le casse comunali.
La sentenza del Tar, inoltre, non si è fermata solo a stabilire la antieconomicità delle clausole del bando per il Comune e quindi la correttezza dell’annullamento in autotutela di quest’ultimo, bensì ha anche chiarito che sussiste una responsabilità in capo al Comune di Santa Maria Capua Vetere per la quale ha condannato l’Ente a pagare circa 1500,00 euro al Consorzio Atena. Responsabilità che viene riconosciuta a causa della “condotta sostanziatasi nella superficiale ed erronea determinazione del regime remunerativo del rapporto concessorio, con antieconomica forfettizzazione degli oneri tributari nell’aggio spettante all’Ente locale: “12. Quanto all’elemento oggettivo della responsabilità, ricorre la condotta illecita – contraria ai canoni di buona fede e correttezza in contraendo – del Comune di Santa Maria Capua Vetere, così come espressamente riconosciuta in sede di rimozione in autotutela degli atti di gara; condotta sostanziatasi nella superficiale ed erronea determinazione del regime remunerativo del rapporto concessorio, con antieconomica forfetizzazione degli oneri tributari nell’aggio spettante all’ente locale, nonché nella lesione dell’affidamento ingenerato nel Consorzio Atena dall’aggiudicazione dapprima disposta in suo favore e poi revocata insieme all’intera procedura concorsuale.”
A questo punto ci chiediamo : “ I gestori dei parcheggi (la cooperativa Icaro prima e Atena poi) non hanno mai pagato né Tosap né Tarsu per essere convinti di non doverli pagare?
Se questo bando, opera del fedelissimo di Nicola Leone, Francesco De Rosa, ricalca il vecchio bando e quindi il contratto scaduto della gestione dei parcheggi ed oggi prorogato, anche in quel contratto era previsto un tale regalo per la Cooperativa che ha gestito il servizio dei parcheggi ?
Questo regalo che danno ha provocato per le casse comunali?
Chi è il responsabile della superficiale ed erronea determinazione del regime remunerativo del rapporto concessorio?
E chiediamo al segretario Comunale e ai dirigenti se si stanno attivando, sempre se sia ancora possibile, per recuperare le imposte comunali non richieste in tutti questi anni ai gestori del servizio dei parcheggi che si sono susseguiti?
A questo punto, la retta via è quella di adire alla Corte dei Conti, perchè se qualche dirigente e qualche amministratore, in passato, hanno sbagliato, infliggendo un danno pesante alle casse pubbliche, dunque un danno di tipo erariale, dovranno restituire il maltolto.