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venerdì 8 aprile 2011

I disoccupati sammaritani chiedono al commissario prefettizio l'annullamento in autotutela del permesso a costruire il centro commerciale nell'aria industriale dell'ex Tabacchificio .


Al Commissario Straordinario
del Comune diS. Maria C.V.
Prefetto dott. Luigi Pizzi

Al Dirigente del  Settore Tecnico
 del Comune di S. Maria C.V.
e p.c.
All’Ecc.mo Prefetto di Caserta

“ “ Alla Procuratore Capo della
Repubblica di S. Maria C.V.


Oggetto: istanza di annullamento in  Autotutela del Permesso a Costruire n°  55 del 14.4.2009 rilasciato alla  
                “fin Project srl “per la costruzione di locali commerciali negozi ed uffici nell’area industriale dell’ex
                   tabacchificio alla Via Galatina e  delle conseguenti autorizzazioni commerciali rilasciati dal Suap

Le vicende relative al rilascio della concessione a costruire n.55 del 14/4/2009 sono state già in passato oggetto di aspri dibattiti in merito alla regolarità degli atti amministrativi  . Sulla stessa, già il consigliere Comunale Gaetano Rauso si rivolse all’ Amministrazione per chiedere che agisse in autotutela e annullasse l’atto .  Il recente rilascio della licenza commerciale alla coop  ha nuovamente destato l’interesse sulla  questione  e ci spinge a rivolgerci alla S.V. , affinché provveda  ad annullare in autotutela il permesso a costruire e le conseguenti licenze commerciali  rilasciate  perché   viziate ed irregolari per i motivi che di seguito si riportano :
1)       Nullità dell’atto per incompetenza e violazione dell'art. 107 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto il provvedimento è stato emanato da un funzionario anziché da un dirigente
Il Permesso è stato rilasciato da un soggetto incompetente, Ing. Antonio Ruberto, in quanto quest’ultimo era  un funzionario titolare di posizione organizzativa. Invece negli enti locali, come chiaramente previsto dal D.Lgs. 267/00, il rilascio di provvedimenti amm. vi che incidono nella sfera giuridica dei destinatari ed impegnano esternamente l’amministrazione competono esclusivamente ai Dirigenti – art. 107 del D.lgs 267/2000 – come altresì  ribadito più volte dal Tribunali Amm.vi  Regionali (solo nei comuni sprovvisti di dirigenza le concessioni edilizie possono essere firmati da funzionari nominati responsabili dell’ufficio tecnico) . Quindi il permesso a Costruire doveva essere firmato dal Dirigente all’uopo nominato Ing. Di Tommaso che, ai sensi dell’art. 107 del citato decreto,  ha fra i suoi compiti l’emanazione di “ provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni o concessioni edilizie”. Lo statuto del Comune di S. Maria C.V. prevede all’art. 38 punto j) che il Comune è “…..organizzato in uffici e servizi in strutture omogenee facenti capo ad un unico Dirigente ……..”
2)      Violazione e falsa apllicazione  delle norme tecniche di applicazione del  PRG vigente ( artt. 24 e 28  delle NTA del Prg)
a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 delle NTA del Prg vigente .
Si evidenzia come la concessione per la costruzione di attività commerciali al dettaglio sia stata rilasciata in area D ,in palese violazione delle NTA del PRG vigente che all’art. 28 recita:“Le zone industriali D e D-P.I.P.,
sono riservate esclusivamente a edifici e impianti di carattere industriale e artigianale ed attrezzature mercantili , magazzini all’ingrosso , capannoni e simili, con esclusione di quelle attività che dovessero  per qualsiasi ragione recare molestia ed essere comunque pregiudizievoli alle residenze vicine” Né la  violazione del richiamato art 28 della Nta del prg può essere giustificata , così come avvenuto ,  supponendo la supremazia delle Nta del Siad rispetto al PRG . Cosa assolutamente non sostenibile sia alla luce di svariate pronunce giurisprudenziali   sia dalla lettura attenta e precisa delle direttive regionali e della  Unione Stato regioni sulla specifica tematica  . L’asserita possibilità di ritenere compatibili le aree industriali per insediamenti commerciali al dettaglio sussiste solo ed esclusivamente nei casi in cui il PRG non preveda le aree commerciali e non specifichi differenti indici di fabbricabilità e differenti modalità di intervento per le due tipologie di aree .
b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 delle NTA
Il permesso a costruire  n. 55 /09,concernendo costruzioni commerciali ,seppur in area industriale, avrebbe dovuto rispettare  anzi   violerebbe anche l’art . 24 delle NTA del prg relativo alle aree commerciali che specifica “le zone commerciali, indicate con apposita simbologia nel piano, sono riservate esclusivamente ad attrezzature mercantili pubbliche nonché a insediamenti commerciali al dettaglio pubblico o privato e alla grande distribuzione, autorizzabili con singola concessione (oggi permesso a costruire), per superficie inferiore a mq. 8000, per superfici maggiori è obbligatorio il preventivo piano urbanistico esecutivo” . L’area in questione ha una superficie complessiva maggiore di 100.000 mq e, pertanto, deve essere redatto un piano particolareggiato completo di tutti gli elaborati necessari e pareri previsti per legge ed approvato nel rispetto delle vigenti leggi urbanistiche;
Si evidenzia come in assenza di tale piano urbanistico esecutivo potrebbe  ravvisarsi  la fattispecie penalmente rilevante di Lottizzazione abusiva
Si evidenzia ancora   che il  Permesso a Costruire in oggetto concerneva l’abbattimento delle fabbriche preesistenti e  la costruzione contemporanea di  9  medie strutture di vendita ,con una superficie coperta di mq. 28.531 e con una volumetrica complessiva di mc.195.730.  L’escamotage delle nove strutture separate non cambia la sostanza della struttura reale che verrà  posta in essere e cioè una” grande struttura commerciale di vendita “, la cui concessione è condizionata al rispetto dei parametri regionali previsti per il distretto n.5 di cui S. Maria C.V. è parte , e quindi all’iter apposito e non certo alla concessione diretta così come è avvenuto per la concessione n.55 del 2009. Quindi l’intervento in oggetto non poteva essere  consentito neanche sulla scorta delle NTA del SIAD (ampiamente contestato), dato che si tratta di immobili per la media distribuzione e, quindi, dovevano di fatto rilasciarsi nove permessi a costruire, solo dopo l’avvenuta approvazione di un piano esecutivo (come previsto dal P.R.G. vigente) e non con il rilascio di un semplice permesso.
Si fa rilevare  inoltre che  il carico urbanistico che graverà su tale comprensorio sarà di notevole entità ed è palese che si è di fronte ad un insediamento che per volumi e superfici non può essere realizzato in quella zona della città. Tale intervento complessivo non è consentito dalla programmazione Regionale per il Commercio (è facile desumerne i motivi). Vedere delibera di  G.R. 2104/02 che per la nostra area prevede solo 7.000 mq. di attività (disponibilità già esaurita).
Il Permesso a Costruire è stato rilasciato pur sapendo che non ottempera a quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 1/00 che prevede: “ la localizzazione deve essere compatibile con l’assetto della viabilità e con i flussi di traffico e devono essere adeguatamente attrezzate le reti infrastrutturali esistenti e di progetto valutando tutti i fenomeni di gravitazione esistenti sull’area”. E’ a conoscenza di tutti che le modifiche viarie apportate in questi giorni dall’A.C. alla viabilità della zona hanno determinato una congestione dell’intera area come alla ribalta delle cronache locali ed a conoscenza di tutti. Di fatto lo svincolo autostradale che doveva consentire ai sammaritani un rapido accesso all’A1 ed ai turisti, agli operatori del diritto ed agli universitari un rapido ingresso alla città, diventerà l’accesso esclusivo del centro commerciale (soldi pubblici buttati per la realizzazione dello svincolo).
3 ) Violazione della l. 380/2001
- il Permesso a Costruire rilasciato consente l’edificazione di nove immobili commerciali senza il contestuale rilascio della licenza commerciale in atto unico come previsto dalla l.380/2001.
La licenza commerciale rilasciata separatamente rispetto alla concessione a costruire dallo SUAP , è da considerarsi irregolarmente rilasciata in conseguenza delle illegittimità e violazioni precedentemente illustrate .
Ancora si fa rilevare che  eludendo le normative regionali sulle “grandi strutture di vendita “ si è  potuto aggirare l’attuale blocco a livello regionale concernente il rilascio di licenze commerciali per i  centri commerciali .  

Per tutto quanto esposto
si chiede
di voler procedere in AUTOTUTELA ad annullare il Permesso a Costruire n° 55 del 14.04.2009 rilasciato alla ditta fin Project srl per l’edificazione di nove strutture commerciali nell’area  industriale dell’ex-Tabacchificio sita in via Galatina , nonché  tutti gli atti consequenziali quali il rilascio delle licenze commerciali  onde evitare l’instaurarsi di un procedimento  amministrativo dinanzi alle autorità giudiziarie competenti  
                                                                                       Presidente associazione Disoccupati Sammaritani
                                                                                                         Luigi Alessandro Rinaldi 

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