L’opinione
Il superamento della assoluzione
con formula dubitativa
Nelle discussioni relative: alla riforma del processo penale
uno
dei problemi specifici più dibattuti è stato quello che
concerneva il mantenimento o l'abolizione della formula assolutoria per insufficienza
di prove: cioé se eliminare dal nostro ordinamento giudiziario la possibilità di un proscioglimento per insufficienza di prove, formula prevista dall'art.479
'camma 3° dcl vecchio codice di procedura penale, e ricondurre la relativa
situazione nell'ambito della assoluzione con formula piena. L'eliminazione vi è
stata, ed infatti l'art. 530 comma 2° del nuovo codice di procedura penale
recita” il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente
o è contraddittoria la prova...” Così di fronte alle difficoltà delle indagini
giudiziarie, la soluzione oggi esiste solo nel dilemma innocente o colpevole.
Il Giudice pronunciava la sentenza di assoluzione per insufficienza
dì prove quando dalle indagini derivano una serie di elementi dì responsabilità
oppure la sussistenza di elementi probatori di accusa e di elementi favorevoli
all'imputato, i quali ultimi intaccando la compattezza dei primi, determinavano
una situazione di perplessità e di dubbio.
Certo l'assoluzione per insufficienza di prove non è un
risultato appagante. Naturalmente, per una attività dello Stato preordinata
alla ricerca del vero, qual’è l'attività giudiziaria, un giudizio di dubbio assume
di regola un amaro sapore, inteso come sensazione di incapacità dello Stato a
realizzare lo scopo prefisso. Qualcuno vi ravvisava persino una specie di
compromesso, caratterizzato dalla mancanza di coraggio per le soluzioni estreme,
cioè condanna e proscioglimento pieno. In realtà non trattasi nè di una via di mezzo,
nè di uno strumento per timorosi, bensì di una pronuncio che, muovendosi nella
consapevolezza dei limiti, spesso insuperabili, che le indagini probatorie
incontrano nell’accertamento dei fatti, denota l’impossibilità per il giudice di
cogliere l'effettiva consistenza dei fatti oggetto di un determinato processo
penale.
Di fronte all'oggettiva difficoltà di costruire il reale
accadimento storico nell'affannosa ricerca della verità, il dubbio è uno dei leciti atteggiamenti
dell'uomo, e quindi atteggiamento lecito anche del giudice.
Osservano i fautori della Formula dubitativa che la sua
soppressione può manifestare una certa tendenza a condannare nei casi di non
rilevante prevalenza delle prove positive, casi dei quali, nella vigenza del
Codice Rocco e si disfaceva con il verdetto di dubbio. Cosa questa che può
portare alla condanna di un innocente. Il problema è certamente di ordine
psicologico, ma anche i riflessi psicologici e le reazioni emotive sono importanti
nel mondo giudiziario.
I problemi della giustizia sono soprattutto problemi di stretta
legalità, i quali non vanno affrontati
con la pretesa di fare giustizia ad ogni costo e di trarre sempre le
con la pretesa di fare giustizia ad ogni costo e di trarre sempre le
estreme conseguenze. Ciò è quanto mai pericoloso. La
giustizia di un Paese civile deve saper riconoscere gli ostacoli che ne
limitano il cammino. D’altronde il dubbio, forma si un ostacolo, ma
costituisce principalmente il presupposto per il superamento di veri e propri errori
giudiziari, quale sarebbe la condanna di un innocente, fatto inconfutabilmente
più grave della formulazione. di un dubbio che porta all'assoluzione di un
possibile colpevole.
Ma oramai, il convincimento che il mantenimento della
formula dubitativa costituiva non un momento di inciviltà, ma un punto di
equilibrio, di saggezza e di cautela, urta contro la realtà del nuovo codice
di rito.
Dovrà essere, allora,
la professionalità e la competenza tecnica del giudice ad evitare che l'intervento
prorero del legislatore costituisca di fatto un danno per l’imputato e, soprattutto,
un motivo di rimpianto per la vecchia formula di assoluzione per insufficienza
di prove.
Angelo Raucci
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