
Sono previsti dal: Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162
articolo 8 - PARTECIPAZIONE POPOLARE
3. Nello statuto (dei Comuni) devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi', determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi', previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Molti Comuni , pur prevedendo, nei loro Statuti l’istituto del Referendum non hanno ancora approvato un apposito regolamento che stabilisca le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dallo Statuto Comunale e dall'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 che così recita: 5. Regolamenti. - 1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Tale omissione di fatto impedisce il diritto di partecipazione del cittadino bloccando lo svolgimento dei Referendum comunali. I regolamenti servono, infatti, per garantire i cittadini della assoluta trasparenza e omogeneità di uguale trattamento in tutti i settori di cui l’amministrazione comunale è responsabile, le regole sono necessarie e se utilizzate nel pieno rispetto del diritto e della obbiettività garantiscono la parità di trattamento fra i cittadini.
L’inerzia della Pubblica Amministrazione, al di fuori di casi specifici previsti dalla Legge (silenzio-rigetto) è da ritenersi del tutto illegittima giacché priva di fondamento normativo in grado di darle tipico valore legale . Pertanto, si configura, nella fattispecie, un ostacolo all’esercizio dei diritti civili dei cittadini.
Lo stesso comma 3) dell’art.8 DLT 18/08/2000 Num. 267 -Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.- dispone: “Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame.
Di fronte a tali comportamenti omissivi della Pubblica Amministrazione e alla presenza di Statuti incompleti che esplicano i loro effetti in ambito locale , bisognerebbe ricorrere ai vari TAR Regionali con dispendio di energie e risorse (ogni ricorso potrebbe costare non meno di €. 3.000,00) Noi vorremmo, invece, tentare di impostare un unico contenzioso (unendo le forze locali anche dal punto di vista economico e dando alla battaglia una prospettiva nazionale) per imporre ai Comuni l’approvazione, entro un determinato lasso di tempo stabilito dal Giudice amministrativo, del Regolamento attuativo per lo svolgimento dei Referendum cittadini, pena la nomina di un commissario ad acta nei Comuni inadempienti.
Ciascun Tar Regionale esplica la sua competenza relativamente agli atti emanati dalle autorità locali ricadenti sotto la propria giurisdizione salvo che vangano impugnati atti con rilevanza generale poiché in questo caso diventa competente il TAR Lazio per evitare decisioni diverse in ordine allo stesso atto (l'articolo 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034)
L’interesse che si possa far ricorso ai referendum cittadini assume in effetti una rilevanza generale che non urta contro l’ autonomia amministrativa di ogni singolo Ente Locale, ma dà piena attuazione a quanto stabilito dal DLT 18/08/2000 Num. 267.
E’ possibile, quindi, ricorrere al Tar Lazio con un’unica spesa distribuita tra le varie associazioni territoriali? Possiamo interpellare al riguardo qualche amministrativista?
Possiamo fare della mancanza dei regolamenti attuativi dei referendum cittadini previsti dagli Statuti comunali una battaglia nazionale per la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche?
Gerardo D’Amore
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