





Il decreto legislativo 267/2000, come modificato dalla cosiddetta riforma Brunetta, prevede che nel pubblico impiego i dirigenti esterni a tempo determinato possano essere al massimo il 10% dell’organico in prima fascia e l’8% in seconda fascia.
La regione Piemonte con una propria legge si era data regole più flessibili che consentivano di assumere un numero maggiore di dirigenti esterni a tempo determinato.
Da Il Sole 24 Ore di qualche giorno fa abbiamo appreso che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 9/2010 ha bocciato la suindicata legge regionale anche perché in contrasto con l’art.97 della Costituzione che stabilisce l’accesso al pubblico impiego esclusivamente tramite concorso.
La notizia letta ha immediatamente portato la nostra attenzione a quanto è accaduto ed accade nel nostro Comune.
I Dirigenti nel nostro Comune sono complessivamente 10, di cui 5 a tempo indeterminato, 3 sono i dipendenti ai quali il Sindaco ha conferito incarico dirigenziale a tempo determinato ( fino a qualche mese fa erano 4 ), 2 sono esterni.
Anche senza operare alcuna distinzione tra prima e seconda fascia , dato certo è che non si può superare il limite del 10%., che nella nostra fattispecie non può superare l’unita.
Il nostro Comune è in regola? Oppure dopo aver violato le norme che stabiliscono i requisiti che devono possedere i candidati ai quali si conferisce incarico dirigenziale esterno non ha rispettato neppure il limite massimo previsto dalla legge.
A noi sembra proprio di si!
Il Segretario generale – Direttore Generale- Pluridirgente – ma soprattutto tutore della legalità- cosa dice in merito?
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