I pareri resi recentemente in data 8 marzo 2011 dalla Corte dei Conti Sezione Riunite in sede di Controllo hanno fugato definitivamente ogni dubbio riguardo all'applicazione, anche agli enti locali, della disciplina sulla nomina dei dirigenti a tempo determinato prevista dall'art.19 del D. Lgs. n.165/2001, così come riformulato dall'art.40 del D. Lgs. n.150/2009.
L'art.40 del D. Lgs. n.150/2009 (c.d. Decreto Brunetta), a seguito della legge delega n.15/2009, modificando l'art.19, commi 6 e seguenti, del D. Lgs. n.165/2001, ha riformulato le disposizioni in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato degli enti locali, in particolare per quanto riguarda la limitazione numerica. Inoltre ha:
- stabilito che il ricorso agli incarichi esterni sia possibile nelle sole ipotesi in cui non si rinvengono, all'interno delle singole amministrazioni, persone dotate della qualificazione professionale richiesta;
- introdotto la necessità di motivare in modo esplicito le ragioni per le quali si intende attingere a professionalità esterne;
- precisato il meccanismo di computo dei limiti percentuali della dotazione organica (il quoziente derivante dall'applicazione di tale percentuale, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, oppure all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque).
Pertanto, alla luce di quanto sopra:
- risulta direttamente applicabile agli enti locali l'art.19, commi 6 e seguenti, del D. Lgs. n.165/2001 in sostituzione della disciplina prevista dall'art.110, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 TUEL;
- gli enti locali possono coprire posti di qualifica dirigenziale previsti in dotazione organica mediante contratti a tempo determinato nel limite dell'8% della stessa dotazione organica.
Non si spiega, quindi, la ragione per la quale si voglia insistere nel conferire incarichi dirigenziali a professionalità non inserite nella dotazione organica dell’Ente quando il limite per il conferimento di tali incarichi è l’8% e, ad eccezione della figura del dirigente dell’Area Finanziaria, tra i funzionari di categoria D esistono dipendenti in possesso dei requisiti professionali per poter ottenere il conferimento di tale qualifica.
Non si spiega, inoltre, perché non si voglia procedere con il conferimento della qualifica dirigenziale e ad all’attribuzione della responsabilità dell’area tecnica all’ing. De Rosa, per esempio, seguendo una linea già tracciata in precedenti occasioni o ad altri bravi funzionari per altre Aree per le quali è scoperta la posizione dirigenziale. Non si intravedono motivi ostativi a queste decisioni ed, inoltre, si realizzerebbero notevoli risparmi nella spesa del personali, ammontanti a centinaia di migliaia di Euro che potrebbero essere utilizzati per il sostentamento delle famiglie bisognose che, in questo particolare periodo di congiuntura economica hanno, sempre di più, necessità di essere aiutate.
Le Associazioni, quindi, chiedono vivamente che si ripensi alle decisioni che sono state perseguite fino ad oggi e che, finalmente, si pensi a realizzare risparmi nella gestione del comune di Santa Maria Capua Vetere.
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