Riportiamo un articolo già pubblicato che ci sembra quanto mai attuale , soprattutto per la battaglia che sta portando avanti il Consigliere Gaetano Rauso che rappresenta le associazioni in Consiglio Comunale
I
pareri resi recentemente in data 8 marzo 2011 dalla Corte dei Conti
Sezione Riunite in sede di Controllo hanno fugato definitivamente ogni
dubbio riguardo all'applicazione, anche agli enti locali, della
disciplina sulla nomina dei dirigenti a tempo determinato prevista
dall'art.19 del D. Lgs. n.165/2001, così come riformulato dall'art.40
del D. Lgs. n.150/2009.
L'art.40
del D. Lgs. n.150/2009 (c.d. Decreto Brunetta), a seguito della legge
delega n.15/2009, modificando l'art.19, commi 6 e seguenti, del D. Lgs.
n.165/2001, ha riformulato le disposizioni in materia di conferimento di
incarichi dirigenziali a tempo determinato degli enti locali, in
particolare per quanto riguarda la limitazione numerica. Inoltre ha:
- stabilito
che il ricorso agli incarichi esterni sia possibile nelle sole
ipotesi in cui non si rinvengono, all'interno delle singole
amministrazioni, persone dotate della qualificazione professionale
richiesta;
- introdotto
la necessità di motivare in modo esplicito le ragioni per le quali
si intende attingere a professionalità esterne;
- precisato
il meccanismo di computo dei limiti percentuali della dotazione
organica (il quoziente derivante dall'applicazione di tale
percentuale, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo
decimale è inferiore a cinque, oppure all'unità superiore, se esso è
uguale o superiore a cinque).
Pertanto, alla luce di quanto sopra:
- risulta
direttamente applicabile agli enti locali l'art.19, commi 6 e
seguenti, del D. Lgs. n.165/2001 in sostituzione della disciplina
prevista dall'art.110, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 TUEL;
- gli
enti locali possono coprire posti di qualifica dirigenziale
previsti in dotazione organica mediante contratti a tempo
determinato nel limite dell'8% della stessa dotazione organica.
Non
si spiega, quindi, la ragione per la quale si voglia insistere nel
conferire incarichi dirigenziali a professionalità non inserite nella
dotazione organica dell’Ente quando il limite per il conferimento di
tali incarichi è l’8% e, ad eccezione della figura del dirigente
dell’Area Finanziaria, tra i funzionari di categoria D esistono
dipendenti in possesso dei requisiti professionali per poter ottenere il
conferimento di tale qualifica.
Non
si spiega, inoltre, perché non si voglia procedere con il conferimento
della qualifica dirigenziale e ad all’attribuzione della responsabilità
dell’area tecnica all’ing. De Rosa, per esempio, seguendo una linea già
tracciata in precedenti occasioni o ad altri
bravi funzionari per altre Aree per le quali è scoperta la posizione
dirigenziale. Non si intravedono motivi ostativi a queste decisioni ed,
inoltre, si realizzerebbero notevoli risparmi nella spesa del personali,
ammontanti a centinaia di migliaia di Euro che potrebbero essere
utilizzati per il sostentamento delle famiglie bisognose che, in questo
particolare periodo di congiuntura economica hanno, sempre di più,
necessità di essere aiutate.
Le
Associazioni, quindi, chiedono vivamente che si ripensi alle decisioni
che sono state perseguite fino ad oggi e che, finalmente, si pensi a
realizzare risparmi nella gestione del comune di Santa Maria Capua
Vetere.
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