La Regione Campania all’inizio
del 2014, in osservanza alle normative europee sulla libertà di concorrenza, ha emesso la Legge Regionale n 1 /14 con la
quale ha regolamentato, nuovamente, la pianificazione del commercio e i
contenuti del SIAD (Strumento d’ intervento per l’apparato distributivo).
C’è chi nella nuova legge ritiene
di aver trovato la soluzione alle problematiche lasciate aperte dal Siad del
Comune di Santa Maria Capua Vetere, adottato in contrasto con le norme tecniche
di attuazione del Piano Regolatore per quanto concerne le aree “D” Industriali,
il cui rispetto, blocca la trasformazione dell’area industriale della Ex
Siemens in centro commerciale come già è avvenuto, grazie a Giudicianni e
Campochiaro, per l’Ex Tabacchificio.
Purtroppo il o i Soloni di
turno dovrebbero imparare a leggere le
norme e le direttive e circolari nella loro interezza e non soffermarsi solo a
quella parte che ritengono congeniale ai loro “affari”.
Letta e interpretata
correttamente la nuova normativa appare, contrariamente a quanto ritenuto da
alcuni, ancor più chiara in merito al rispetto delle norme del piano
regolatore.
La legge regionale innova prima
di tutto la natura del SIAD, laddove chiarisce che si tratta di uno strumento
urbanistico –commerciale.
Quella che sembra la panacea per
i mali degli speculatori del mattone sammaritani, in realtà è un ulteriore
macigno sui loro progetti.
Già si comprende che l’attuale
SIAD non può certo essere considerato uno strumento urbanistico stante la
modalità di adozione e la carenza di pianificazione di alcun genere posta a suo
fondamento.
Inoltre, la legge chiarisce,
anche questa volta, che vi sono due binari diversi per l’adozione del SIAD, in
adeguamento e in variante riferendosi ai
concetti già espressi con la vecchia normativa. Quindi, permane il fatto che il
SIAD non può contrastare con il PRG comunale e, laddove le scelte di
pianificazione commerciale prevedano aumenti di volumi e indici rispetto a
quelli del PRG si dovrà procedere all’adozione del SIAD attraverso la procedura
di variante.
E, veniamo a noi. L’attuale Siad del comune di
Santa Maria Capua Vetere prevede che possano essere adibite ad attività
commerciali anche le aree industriali;
di contro, il Prg del Comune di Santa Maria Capua Vetere disciplina due diverse
aree per il commercio e per le attività industriali ( art.. 24 e 28 NTA
PRG) con diversa regolamentazione e
diversi indici e quindi diversi
sarebbero i volumi edificabili nelle due distinte zone.
L’art. 28 delle NTA del Prg , poi
riporta una definizione che esclude la possibilità di edificare in zona D
attività commerciali ( né in senso contrario può andare la dizione di
attrezzature mercantili)
Da qui, quindi la necessità di
una variante e non certo di un adeguamento se si volesse stravolgere la
pianificazione del PRG e attuare
quella del SIAD attuale, e, allo stesso
modo, per l’adozione del nuovo SIAD non si può procedere con la procedura
semplificata ( e quindi con una semplice delibera di Giunta) ma con la
procedura della variante.
La cosiddetta delibera di
ricognizione, di cui alla legge n.1/2014, si riferisce infatti alla procedura
semplificata di verifica dei contenuti del SIAD adottato ai sensi della vecchia norma regionale
al fine di eliminare ciò che contrasta con la legge del 2014, nell'ambito della quale vi rientrerebbe invece la eliminazione di quelle norme che prevedono un contingentamento delle diverse attività commerciali.
Grazie all'Europa, quindi, possiamo dire addio alla tutela dei negozi di vicinato e alla nostra tradizione commerciale per fare spazio a grandi e medie strutture commerciali e centri commerciali.
Cosa diversa quindi invece è la
verifica sull’eventuale contrasto delle
norme tecniche del SIAD di nuova adozione con quelle del PRG vigente, non a
caso, a più riprese, la legge specifica che le attività commerciali possono essere insediate in tutte
le zone territoriali omogenee ad eccezione di quelle per le quali lo strumento
urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione.
E’ indubitabile che il nostro PRG
vieta l’edificazione di attività commerciali al dettaglio nelle aree “D”
industriali e, la regolamentazione a parte di una specifica zona commerciale all’art
24 delle NTA del PRG ne rafforza tale divieto.
Non si comprende come si possa
continuare a nascondere la testa sotto la sabbia e negare che vi è una
pregnante differenza tra le norme tecniche di attuazione del nostro PRG e
quelle del SIAD laddove prevede come aree compatibili per le attività
commerciali anche le zone “D”
Ci si domanda a quale norma del
prg ci si debba riferire nel caso di istanze di permesso a costruire per
attività commerciali ? all’art.24 che regolamenta espressamente le aree
commerciali o all’art 28 che riguarda le aree “D” ma solo in riferimento alle
attività industriali e artigianali?
Considerando che gli indici per
le due diverse aree sono diverse di quali si tiene conto ? di quelli previsti
per le aree commerciali o per quelli dell’area in cui si va ad edificare e cioè
la zona “D”?
Altro interrogativo, sempre in
riferimento all’art 28 riguarda l’altra condizione imposta dal PRG e cioè che
deve essere verificato che il richiedente abbia i requisiti per svolgere l’attività
per alla quale viene adibita la nuova edificazione . Viene controllato tale
requisito anche in caso di attività commerciali da edificare in area “D”, come
richiesto precisamente proprio per questa particolare area?
In realtà, ci sembra che il
dirigente o il tecnico di turno possa applicare e disapplicare le parti dei due
articoli a seconda della personale interpretazione, visto che nel dare atto di
una teorica compatibilità non si è però provveduto a dare conto di quale
sarebbe stata la disciplina da applicare.
Ma è ovvio che il redattore del
nostro SIAD non l’abbia fatto perché ciò avrebbe cozzato con quanto da lui
attestato sulla compatibilità delle zone “D” per la localizzazione delle attività commerciali.
In definitiva, la legge regionale n.1 del 2014 continua a distinguere i due concetti di adeguamento e variante già presenti nella vecchia legge regionale.
Se fino alla nuova legge regionale non si poteva ritenere, nelle aree D, il siad in adeguamento nulla cambia con la nuova normativa regionale.
Anche la delibera ricognitiva può essere adottata solo laddove sia escluso che debba ricorrersi all'ordinario procedimento di aggiornamento del SIAD. Ma, stando il permanente contrasto con il PRG, non si può ricorrere ad alcun procedimento semplificato senza risolvere le dicotomie e i contrasti presenti nel nostro regolamento urbanistico.
Nè si può ragionare per singoli lotti ma bisogna considerare l'intera città e la sua pianificazione.
Si riporta di seguito l’art 10
della L. R n.1/2014
Art. 10 - (Strumento comunale
d’intervento per l’apparato distributivo)
1. I Comuni adeguano gli
strumenti urbanistici generali ed attuativi, i regolamenti di polizia locale e
lo strumento d’intervento per l’apparato distributivo, se vigente, oppure si dotano
dello stesso strumento, se ancora non vigente, recependo i criteri e gli
indirizzi di programmazione stabiliti dalla presente legge entro centottanta
giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Lo strumento d’intervento per l’apparato distributivo, di seguito
denominato SIAD, costituisce lo strumento integrato del
piano urbanistico comunale con una funzione esaustiva del potere di
programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico
-commerciali. Esso è approvato in adeguamento o in variante. È approvato
in adeguamento se l’individuazione da parte dei Comuni delle zone in cui
insediare le strutture commerciali avviene senza variazioni degli indici
edificatori delle aree o l’aumento dei volumi esistenti, anche se la funzione
commerciale è localizzata in aree o edifici già destinati alla produzione di
beni e di servizi oppure non è codificata terminologicamente, tenuto conto
delle caratteristiche socio-economiche, ambientali, funzionali e strutturali
delle singole zone d’insediamento. È approvato con
procedimento ordinario di variante urbanistica quando l’applicazione dei
criteri e degli indirizzi indicati nella presente legge comporta la
realizzazione di nuovi volumi o il cambio delle destinazioni d’uso delle aree o
degli edifici interessati, se vietati dal vigente strumento urbanistico
generale.
3. Lo SIAD, tenuto conto delle
condizioni della viabilità, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza,
fissa i criteri per l’esercizio delle attività commerciali in aree private e in
aree pubbliche, nel rispetto del
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