Inizio il mio intervento dicendo che questo argomento è a me particolarmente caro, in quanto – come a tutti ben noto – ho fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Società di Trasformazione Urbana “Capua Antica Innova S.p.A.” per ben sei anni.
Fui nominata dal Sindaco Enzo Iodice nell’anno 2001, fui riconfermata dallo stesso Enzo Iodice nell’anno 2004 ed alla vigilia delle ultime elezioni amministrative, nel mese di aprile dell’anno 2007 rassegnai le mie dimissioni dalla società.
In quella esperienza ho conosciuto l’attuale Sindaco che nelle vesti di Presidente della STU veniva nominato e riconfermato come chi vi parla.
Assieme al Sindaco Giudicianni, rassegnai le dimissioni nel mese di aprile del 2007 perché ciascuno era in procinto di candidarsi, benché con ruoli ed in coalizioni diverse.
In quella società ho profuso tante energie e tanto impegno, consapevole della fiducia accordatami da Enzo Iodice al quale quest’oggi devo pubblicamente dire grazie per aver creduto in me ed avermi permesso di fare quella esperienza.
Come membro del C.d.A. di nomina pubblica mi sono sempre sforzata di fare gli interessi di questo Comune, avendo anche toni aspri e discussioni accese nell’ambito dei Consigli di Amministrazione, poiché ho sempre avuto ben chiaro che – seppur in una società a prevalente capitale pubblico - il mio compito era quello di fare gli interessi della mia città che era azionista di maggioranza nella STU denominata “CAPUA ANTICA INNOVA S.P.A.”.
Ho sempre contrastato gli interessi del partner privato che attraverso i propri Consiglieri si esprimeva.
Quest’oggi il mio ruolo è cambiato. Oggi sono un Consigliere Comunale.
Rivesto una carica che mi riconosce – per Legge - il diritto dovere di partecipare alla vita politico – amministrativa, volta al controllo sull’operato politico –amministrativo dell’Ente.
Con la medesima serietà con la quale ho esplicato il precedente incarico di nomina pubblica, quest’oggi mi sforzo di svolgere questo nuovo compito che ha natura di diritto soggettivo pubblico funzionalizzato. Vale a dire che il mio compito è funzionale all’esercizio del mandato elettorale.
Oggi io rispondo ai miei elettori e ad essi sono grata.
Ho la possibilità di accedere ad atti amministrativi che prima del 2001 non potevo conoscere!
L’iniziale richiesta di Consiglio Comunale al fine di mettere in discussione la messa in liquidazione nella STU, era motivata dalla circostanza incontrovertibile che – ad oggi – la prefata società non ha compiuto alcun atto, al punto che il Sindaco in uno degli ultimi Consigli Comunali aveva individuato il sito di via Olanda/ via Italia come potenziale sito per la costruzione degli Uffici della Procura della Repubblica nell’ambito della dislocazione degli Uffici Giudiziari.
Mi ponevo, dunque, il problema che quanto fatto sino all’aprile 2007 non aveva avuto alcun seguito o che, in ogni caso, vi era un vincolo preciso sul terreno rappresentato da una delibera consiliare che lo individuava per la costruzione di un centro commerciale e non certamente lo individuava come sito della Procura.
Mi ponevo il problema dei commercianti che si erano concretamente impegnati versando somme di danaro, pur venendo rassicurata dal Sindaco (anche se a me risulta il contrario) che i soldi erano stati tutti rimborsati.
Andando, dunque, ad analizzare gli atti amministrativi relativi alla STU, ho riscontrato strani cointeressi che confermano quanto sinora denunciato in questo Consiglio e sui mezzi di stampa, quando sostenevo che il Consigliere Campochiaro ed il Sindaco hanno un legame antico, legame che riguarda anche molto da vicino l’attuale Presidente del Consiglio della Campania, On.le Paolo Romano.
Dichiaravo sui mezzi di stampa, infatti, che la manovra della PDL non ha nulla di politico, ma piuttosto interessi solo ed eminentemente amministrativi.
Tali affermazioni sono state confermate da quanto appurato andando a ritroso tra gli atti della STU.
Evinco, in primo luogo, che nella Relazione Tecnica dell’ing. Mazzotti si sottolinea nella premessa…che il Consigliere Comunale Giovanni Campochiaro, sensibile per mestiere, per cultura e per vocazione ai problemi del mondo produttivo meridionale, ha spronato, esercitando meritoria azione di stimolo, il Settore Tecnico Comunale ad approfondire l’argomento delle S.T.U. e ad elaborare una relazione proposta da sottoporre agli Organi Politici dell’Ente ipotizzando la possibilità di indirizzare detta società alla realizzazione e gestione almeno in prima istanza, dei c.d. D-PIP, al fine di tentare di conferire un assetto organico al complesso sistema della realizzazione assistita di attività artigianali, commerciali ed industriali, stimolandone lo sviluppo e la crescita…
Si impone secondo l’ing. Mazzotti, in buona sostanza, che ogni singolo Comune provveda alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
Sempre nella relazione viene sottolineato che le aree privilegiate nelle quali sperimentare le nuove metodologie di intervento possono essere riconosciute nelle cod. zone D-PIP.
Le aree individuate dal P.R.G. approvato con Decreto Regionale 8926 del 22/10/1983 nel Comune di S.Maria C.V., come zona da destinare ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali sono divisi in comparti, denominati rispettivamente “Cardamone Spargimento” e “Cuparella”.
Nella relazione dell’UTC viene, ancora, messo in evidenza che a causa di una più generale congiuntura nazionale la città di S.Maria C.V. si dibatte in una grave crisi involuzionale che limita, condiziona e coinvolge le poche forze produttive cittadine, assediate da una enorme confusione del quadro di sostegno istituzionale, finanziario ed economico. Le forze economiche statali e governative vengono catalizzate dalle grandi città metropolitane come ad es. Napoli i cui problemi assumono dimensioni di vari ordini di grandezza maggiori di quelli delle città medie e piccole come la nostra, assorbendo tutte le poche energie disponibili offerte dal potere centrale per risolvere problemi di rilevanza sicuramente nazionale.
Si legge, ancora, che …S.MARIA C.V., FINO A QUALCHE ANNO FA ISOLA FELICE NEL CONTESTO MERIDIONALE PER LA PRESENZA DI GRANDI REALTA’ INDUSTRIALI E DI FIORENTI COMMERCI, HA PROGRESSIVAMENTE PERSO IL SUO RUOLO DI PREMINENZA, SCIVOLANDO PROGRESSIVAMENTE VERSO UNA SITUAZIONE DI APPIATTIMENTO SU QUELLA CHE E’ LA TRISTE REALTA’ DI OGGI, CONNOTATA, AL DI LA’ DELLE DICHIARAZIONI UFFICIALI, DA UN EVIDENTE STATO DI RECESSIONE ECONOMICA.
QUALE MIGLIORE OCCASIONE DI UNA SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA CHE SVOLGA AZIONE DI SUPPORTO PER L’ARTIGIANATO E LA PICCOLA INDUSTRIA LOCALE?
(Relazione di Mazzotti che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione di G.C. 438 del 5/11/1998).
L’Ente deve non solo decidere se avvalersi di questa possibilità operativa, ma DEVE SPECIFICARE ANCHE GLI SCOPI CHE DEVONO ESSERE MOTIVATI E GIUSTIFICATI.
ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI FUNZIONAMENTO, BASATA SUL PRINCIPIO DELLA CONCORRENZA, LA SOCIETA’ DOVREBBE ESSERE IN GRADO SOPRATTUTTO DI:
1) RIDURRE I TEMPI;
2) LIMITARE I COSTI;
3) AUMENTARE LA QUALITA’;
4) MUOVERE I MERCATI, COMPRESI QUELLI DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI;
5) FAVORIRE L’EVOLUZIONE PROGETTUALE E TECNOLOGICA;
6) ACCELERARE IL RINNOVAMENTO DEL MONDO IMPRENDITORIALE.
La maggioranza del capitale sociale nelle mani del socio pubblico, prevista dall’art. 120 TUEL, trova la sua giustificazione sempre in riferimento al particolare oggetto sociale della STU, in quanto secondo il principio della responsabilità ed unicità dell’amministrazione: solo l’amministrazione titolare delle competenze urbanistiche può assumere le funzioni di direzione, politica e amministrativa, nel campo delle trasformazioni dell’assetto territoriale.
Agli enti locali spetta infatti il compito di elaborare e adottare i piani urbanistici generali e particolareggiati, come anche ogni altro documento di programma e disciplina .
Con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE N.83 DEL 7/12/1999 viene approvata la costituzione di una società per azioni mista a prevalente capitale pubblico avente la denominazione CAPUA ANTICA INNOVA S.P.A.
Scopro che Relatore, e quindi Assessore Proponente, della delibera volta ad istituire la società (alla cui realizzazione il Consigliere Campochiaro compulsa l’UTC), risulta essere Giancarlo Giudicianni, vale a dire il futuro Presidente della STU.
Nella delibera di Consiglio Comunale n.83 del 7/12/1999 si legge che …ai sensi dell’art.1, comma 4, L. 3/01/1978 n.1 viene approvato, contestualmente, la realizzazione di infrastrutture commerciali di cui all’art. 13 L. 11/06/1971 n.426 di cui il PdZ è carente.
Ma il richiamo all’art 13 della Legge 11.06.1971 n.426 risulta essere una macroscopica irregolarità e/o illegittimità: tale legge risulta infatti abrogata dall’art.26 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 (vedi pag.6 relazione Truglio), ovvero qualche mese prima della delibera in oggetto.
Egualmente incomprensibile appare il richiamo all’art.1,co.4 della L. n.1 del 1978 che statuisce che : “Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale, e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali.” (articolo poi abrogato dall’art.58 del d.P.R. n.327/2001)
Viene utilizzata di questo comma solo la parte che regolamenta i casi in cui si può procedere senza dover adottare varianti al PRG, e si tralasciano le ultime righe dello stesso comma dove si precisa che laddove si vadano a determinare modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali si deve procedere attraverso la variante al PRG.
In altre parole l’intervento di cui deve occuparsi la STU viene deliberato senza ricorrere all’adozione della necessaria preventiva variante al PRG.( le cui probabilità di passare al vaglio degli organi competenti sarebbero state nulle: chi avrebbe potuto approvare in deroga al D.M. 1444/1968 l’eliminazione degli standard obbligatoriamente individuati per la realizzazione del Piano residenziale economico e popolare ?)
A ben guardare, infatti, le particelle sulle quali deve realizzarsi l’opera hanno tutte una diversa caratterizzazione: esse sono in zona 5-3 (residenziale con aliquota non abitativa); strade di progetto e nuovi allineamenti; zona C1 -. 167 (residenziale per edilizia economica e popolare).
Su di esse, dunque, non si può intervenire se non mediante la variante al PRG.
Eprimendosi positivamente il Pubblico Consesso con la delibera illegittima su proposta dell’Assessore Giudicianni, viene indetto il bando pubblico per la selezione di soci per la costituzione della S.T.U. e vincitrice della gara risulta essere l’associazione temporanea di imprese, costituitasi allo scopo tra le società: Centro Commerciale tre C. s.r.l. (società di Catone, suocero dell’attuale Presidente del Consiglio Regionale della Campania, On.le Paolo Romano); Ideal Costruzioni s.r.l.; Immobiliare Caor s.r.l.; Davide s.r.l.; Borgo Monte Pugliano di Domenico Tartarone & c. s.a.s.(architetto che il Sindaco qualche mese fa negava di conoscere!).
Nel bando pubblico si legge che …l’intervento riveste valore strategico fondamentale per lo sviluppo socio economico ed urbanistico del Comprensorio C1 Nord della città e di tutto il territorio comunale in generale, presentando pertanto contenuti di interesse pubblico; ...La presente selezione è riservata ai soci interessati alla realizzazione, commercializzazione e/o gestione di un centro polifunzionale con destinazione commerciale, direzionale, culturale, sportiva e di aggregazione sociale, da realizzarsi secondo le ipotesi di intervento e le linee guida di cui all’elaborato depositato agli atti di gara…
…Unitamente alla domanda, i partecipanti dovranno inoltre dichiarare:
a)il numero minimo ed il numero massimo di azioni che intendono sottoscrivere;
b)l’intenzione o meno di insediare imprese e/o attività nel complesso oggetto dell’intervento della società;
In particolare viene inserito alla lettera sub d) il tipo di attività che si intende sviluppare nel complesso e l’impatto occupazionale (con indicazione degli eventuali nuovi addetti: numero per contratto e profilo professionale, da occupare nell’arco di un triennio)…
La Giunta con delibera n.315 del 20/07/2000 approva le risultanze del Bando di Gara nel quale si legge… e si approva in via definitiva lo Statuto e la Convenzione.
Il 6 luglio 2001, con atto per notar Leonardo La Porta, viene costituita la S.T.U.( Repertorio n.106968 – raccolta n.8878).
Da questo momento in poi chi vi parla viene investita dell’obbiettivo individuato dal Pubblico Consesso, ovvero la realizzazione di un Centro Commerciale sul sito tra la via Italia e la via Olanda.
Il capitale sociale iniziale è pari a Lire 200.000 (duecentomilioni). Il Comune partecipa con la quota del 51% del pacchetto azionario (pari a Lire 102 milioni).
Viene deliberato che si procederà all’aumento del capitale sociale mediante il conferimento a titolo di concessione e per il valore economico della stessa, dell’area individuata nell’allegata planimetria una volta perfezionato e concluso il formale iter di acquisizione della stessa.
Le aree di intervento vengono individuate nella “Nuova perimetrazione Comparto C1 Nord”e, come per legge, tale individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Va specificato che l’ area destinata alla “riqualificazione” da parte della STU sammaritana, è composta da varie particelle, ciascuna caratterizzata da una diversa e specifica destinazione urbanistica, alle quali è difficile dare una unitaria definizione sia catastale che urbanistica. Si tratta di terreni acquisiti al patrimonio comunale a seguito di esproprio nell’ambito della realizzazione di un piano residenziale economico popolare, quasi del tutto attuato.
.In particolare, queste aree nell’ambito del Piano attuativo furono prevalentemente destinate a quegli standards urbanistici obbligatori per legge: sono infatti Aree ad uso pubblico per verde, gioco e sport";, attrezzature scolastiche, parcheggi, nonchè strade di progetto e nuovi allineamenti", e solo in minima parte anche aree residenziali con aliquota non abitativa.
Evidentemente, a causa di un cattivo utilizzo dell’istituto in Italia, viene emessa l’11/12/2000 la Circolare ministeriale n°622 esplicativa e puntuale circa l’interpretazione della Legge che faceva entrare in vigore questo nuovo strumento di cui ciascun Comune poteva dotarsi.
La Circolare precisa che la fase preliminare alla costituzione di una STU deve prevedere:
“a) individuazione dell’ambito di intervento corredata da indicazioni relative ai contenuti dell’operazione di trasformazione-riqualificazione, a partire dallo stato di fatto degli immobili compresi all’interno del perimetro.
b) redazione di un cronoprogramma integrato e complessivo dell’intervento di trasformazione, comprensivo dei principali adempimenti amministrativi, abilitativi e realizzativi, per fasi e per competenza. In particolare, si articolerà nelle fasi della formulazione, della prefattibilità, della definizione progettuale, dell’impegno finanziario, della realizzazione e della gestione operativa del prodotto finito;
c) individuazione degli eventuali partner pubblici della società di trasformazione;
d) redazione di uno studio di prefattibilità che contenga l’approfondimento della realizzazione tecnica degli interventi descritti sub a), della percorribilità economico-finanziaria del programma, al fine di verificarne i presupposti di gestione e di finanziamento nel suo complesso, di un’ipotesi di bilancio che si associ ai verificati presupposti di finanziamento e di gestione, tenuto conto dei tempi procedimentali descritti sub b).
I punti descritti costituiscono, quindi secondo la circ. min.n.622/00, i contenuti di una deliberazione comunale, con la quale si decide di verificare la praticabilità della utilizzazione della procedura prevista dall'articolo 120. TUEL…….
Qualora i contenuti e le normative del piano derivino da criteri e metodologie non ancora adeguate, si possono verificare due eventualità:
- che l’ipotesi di trasformazione, ancorché di massima, rispetti sostanzialmente (nei limiti consentiti dalle singole norme regionali) le prescrizioni del piano regolatore generale, pur richiedendo modifiche allo stesso in sede attuativa;
- che l’ipotesi di trasformazione contrasti significativamente con le previsioni del piano regolatore generale riguardo le principali infrastrutture, le quantità edilizie e le funzioni prevalenti messe in gioco, ovvero non ne rispetti talune specifiche prescrizioni.
In quest’ultimo caso, il Comune, antecedentemente alla costituzione della STU, deve procedere all’approvazione della variante al piano regolatore generale.
In ogni caso, è evidente che RIENTRA TRA I COMPITI DELLA SOCIETA’ ANCHE L’INDIVIDUAZIONE DI UN PERCORSO PROGETTUALE E DI GESTIONE GLOBALE DELL’INTERVENTO, COMPRENSIVO DEGLI ASPETTI FINANZIARI.
La circolare, ancora, mette in evidenza che deve essere salvaguardata la facoltà di osservazione ed eventualmente di opposizione all’intervento in oggetto di chiunque ne abbia interesse. “Naturalmente il comune potrà avvalersi, a seconda del momento e della situazione, delle procedure più rapide consentite dalle norme in vigore a livello nazionale e regionale, salvaguardando comunque la facoltà di osservazione ed eventuale opposizione, in maniera tanto più estesa e articolata quanto più sia rilevante l’intervento. “
Ogni dubbio sulla natura dell’opera di trasformazione urbanistica della “Capua Antica Innova Spa”,viene definitivamente fugata dallo stesso Presidente della STU G. Giudicianni,( già Assessore e Relatore della Delibera costitutiva della stessa) che nella relazione del 24/3/2003 inviata al Presidente del Consiglio Comunale descriveva il progetto di Trasformazione previsto come una struttura immobiliare su tre livelli fuori terra per un totale di circa 6000mq edificabili destinato ad attività commerciali, di ristorazione ed uffici.
Con delibera di Consiglio Comunale n.74 del 29/10/2001, come Relatore c’è l’ormai Assessore Giovanni Campochiaro, viene individuato come ulteriore obiettivo della esistente S.T.U. la realizzazione del Parco a Tema “La Città della Storia” da proporre per il cofinanziamento al Tavolo di Concertazione del P.I.T. “Capua Antica”. L’area è quella prospettante la via Galatina di fronte al viale Pimpinella. Con voti favorevoli 17 su 17 presenti la delibera viene votata all’unanimità.
La delibera, successivamente revocata per altra individuazione nella medesima area della Cittadella Giudiziaria (obiettivo ormai da escludersi, stando alle risultanze di quanto riferito dal Sindaco Giudicianni nell’ultimo Consiglio Comunale), viene evidenziato che con Deliberazione n. 513 del 22/12/2000 la Giunta ha approvato la partecipazione del Comune di S.Maria C.V. al P.I.T. (Progetto Integrato Territoriale denominato “Parco Archeologico dell’Antica Capua”). Il Comune di S.Maria C.V. è Ente Capofila del Comuni di Capua, S.Prisco, Curti, Calvi Risorta e Teano.
Nell’ambito degli interventi previsti nel P.I.T., TESI ALLA MIGLIORE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DELL’ANTICA CAPUA, risalta la previsione della c.d. “Città della Storia”, ove l’interesse più spiccatamente culturale viene veicolato attraverso forme di attrazione turistica di facile accessibilità al grande pubblico mediante attività ludiche. Le ipotesi di trasformazione, al fine di poter accedere si finanziamenti pubblici, prevederanno anche interventi destinati all’edilizia residenziale pubblica in misura non inferiore al 10% delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione del programma di trasformazione.
L’area individuata ha una posizione strategica anche per la prossima apertura del Casello Autostradale.
Nell’ambito della Città della Storia si prevedono un museo con sale multimediali, una sala congressi, impianti ricettivi, aree di parcheggio, nonché attrezzature commerciali, di ristoro, di spettacolo, di gioco…
L’idea del progetto è permettere al visitatore di percorrere attraverso strumenti informatici realmente fruibili, proponendo al turista un’esperienza di conoscenza interattiva altamente stimolante, quale quella del viaggio multimediale nella storia.
Si propone di trasmettere il deliberato al Prof. Forte onde procedere alla variante al P.R-G. sul quale questi già stava lavorando.
Purtroppo tale obiettivo verrà revocato alla società, perché si delibererà il medesimo sito per la Cittadella Giudiziaria (che non si attuerà mai).
S. Maria, pertanto, perde l’occasione di vedere veicolare nel proprio territorio turisti attratti dalla realizzazione di un progetto che certamente avrebbe creato indotto economico ed avrebbe ridato respiro alla città.
In data 9/09/2002 il C.T.U. nominato dal Presidente del Tribunale, arch. Rosaria Rita Truglio, deposita la stima relativa al valore del terreno conferito alla S.T.U. nella zona C1 Nord che quantifica in euro 2.480.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00 euro).
Dalla stima Giurata depositata circa un anno dopo aver ricevuto l’incarico si evincono le molteplici difficoltà che il CTU ha riscontrato nel riuscire ad ottenere le necessarie documentazioni a stilare la perizia.
Con Delibera di G.C. n.346 del 10/10/2002 viene disposto l’aumento del capitale sociale della S.T.U., facendo propria la valutazione del suolo fatta dalla prefata C.T.U..
La Giunta delibera che il conferimento del terreno costituisce aumento di capitale sociale per la quota proporzionale spettante al Comune, per cui il partner privato dovrà conferire la quota proporzionale a lui spettante. (vedi deliberab.346/2002).
Con delibera n.337 del 29/09/2003 la Giunta Comunale annulla la n.346/2002, in quanto si rende conto che la deliberazione del C.C. n.83 del 1999 aveva stabilito di attribuire …le aree a titolo di concessione…e non a titolo di proprietà come deliberato dalla Giunta Municipale con la n. 346 del 2002 e quindi …preso atto che tale deliberato è in contrasto con gli indirizzi consiliari….annulla la precedente delibera.
E’ il Presidente Giudicianni ad inviare una nota dell’11/06/2003 (prot. n.78225).
Con delibera di Giunta Comunale n.142 del 20/05/2004 si prende atto che l’Assemblea dei soci della S.T.U. ha proposto di acquisire il terreno in concessione 99nnale al valore attribuito dal C.T.U. mediante pagamento al Comune di 99 canoni annuali anticipando i primi 11 anni all’atto della stipula del contratto di concessione.
La Circolare Ministeriale n.166 chiarisce, invece, che… il soggetto attuatore debba diventare proprietario delle aree di intervento.
Il riferimento fatto dalla norma alle aree cedute in concessione alla società dai comuni…riguarda esclusivamente quei beni pubblici i quali, pur non potendo essere sottratti alla loro destinazione, ovvero all’appartenenza ad un altro ente locale o territoriale, devono essere temporaneamente ceduti nella disponibilità del soggetto attuatore, in modo da consentire il buon esito dell’operazione”
Ad ogni buon conto, la Giunta predispone la concessione e viene allegato lo schema di convenzione ed al sub 3) si prevede che …ad avvenuta realizzazione dell’intervento di trasformazione urbana, o anche prima, sarà stipulata, ove necessaria, apposita convenzione aggiuntiva che conterrà l’esatta individuazione delle aree sulle quali è concesso il diritto di superficie.
AL SUB 7) SI PREVEDE …L’IMPORTO DEL COSTO DEL SUOLO, COSTITUENTE PARTE DEL CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE, E’ A CARICO DELLA SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA …LA SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA… SI IMPEGNA A VERSARE 99 CANONI ANNUALI DI € 25.050,5
AL SUB 8) SI PREVEDE …ALLA STIPULA DEL PRESENTE ATTO LA SOCIETA’ SI IMPEGNA AD ANTICIPARE AL COMUNE…11 CANONI PER UN IMPORTO DI € 275.555,55
Il 5/03/2005 si stipula la convenzione tra il Comune e la S.T.U., in persona del proprio Presidente, dott. Giancarlo Giudicianni.
Il 29/11/2004 l’arch. Tartarone (progettista), in nome e per conto della Soc. “Capua Antica Innova Spa”, inoltra richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un centro commerciale.
Permesso che viene rilasciato il 12/5/2005( n.55/2005) per la realizzazione di un centro commerciale in via Olanda, previo parere favorevole del Soprintendente ai Beni Culturali che con nota del 6/05/2005 (prot.n.14298) esprime assenso a patto che la realizzazione delle opere sia in stretta conformità con i grafici esaminati.
L’arch. Tartarone presenta il 21/12/2007 all’UTC una relazione tecnica descrittiva per ottenere il rilascio della Variante al permesso di costruire n.55/2005 per la realizzazione di un centro commerciale ed alberghiero in via Olanda.
Nella relazione il progettista scrive che: “per modificate esigenze di carattere tecnico, funzionale e di mercato si è ravvisata la necessità di apportare delle varianti al P.di C. n.55/05, che prevedono fondamentalmente una diversa distribuzione degli spazi interni nell’ambito delle stesse destinazioni d’uso mediante uno sviluppo più funzionale delle stesse, determinando “ tra l’altro” una riduzione della configurazione planovolumetrica dell’immobile rispetto a quello assentito.” (riduzione apparente dal punto di vista commerciale).
E’ doveroso rilevare che si parla di mere esigenze tecnico-funzionali e di mercato, esigenze che non sono certamente legate al pubblico interesse.
La Soprintendenza non è dato sapere se è a conoscenza di tale variante.
E’ evidente, ancora, che il progetto stilato prende in considerazione un indice fondiario più alto rispetto a quello utilizzato dal CTU nella stima del suolo . Sorgono quindi due gravi problemi:
1) l’evidente danno economico nei confronti del Comune al quale la società corrisponde dei canoni annuali per la concessione del suolo evidentemente troppo bassi, posto che la loro quantificazione è stata calcolata in relazione al valore del suolo.
La valutazione del terreno era stata, infatti secondo la stima giurata di 2.480.000,000 euro perché prevedeva una determinata costruzione, perché terreno a destinazione commerciale. In base al progetto di Tartarone sarà, invece, costruito un edificio di volume di gran lunga superiore.
La stima giurata è, dunque, irrisoria in quanto la effettiva valutazione del suolo, sulla scorta dei parametri utilizzati nel chiedere ed ottenere il permesso di costruire, è circa il triplo rispetto a quello stabilito dal CTU.
2) La falsa applicazione delle norme urbanistiche o quanto meno una dubbia estensiva interpretazione delle stesse.
Una nuova variante viene richiesta nel 2008 con una dichiarazione asseverata con giuramento in data 25/11/2008 dall’arch: Domenico Tartarone il quale prevede un contributo sul costo di costruzione dovuto per la variante pari ad € 583.672,51 e dichiara che non necessita un nuovo nulla osta da parte della sovrintendenza (che, viceversa, rilasciava il proprio assenso in data 6/05/2005, a patto che la realizzazione delle opere fosse in stretta conformità con i grafici esaminati nel 2005).
Come se quanto sin qui detto non bastasse, si apprende – paradossalmente - che il Comune, benché azionista di maggioranza, in C.d.A. è minoranza.
L’Ente, infatti, esprime solo un membro su tre, perché due di essi sono espressione di parte privata.
E questo stato di cose persiste, ormai, da oltre tre anni, in quanto Lei nominava il C.d.A. l’11/07/2007, ovvero all’incirca un mese dopo il Suo insediamento.
Aggiungasi, inoltre, che la S.T.U., operativa sino al 2007, aveva da poco assunto una dipendente che – molto verosimilmente – è impiegata presso gli Uffici, ma non si comprende con quali mansioni, dal momento che Lei ha sostenuto in uno degli ultimi Consigli Comunali che i commercianti che si erano concretamente impegnati nell’acquisto di un modulo nell’erigendo centro commerciale versando somme di danaro, sono stati tutti rimborsati.
Non esiste, pertanto, alcun plausibile motivo per ritenere ancora valido ed efficace uno strumento che, nelle intenzioni del Legislatore, doveva garantire insediamenti produttivi e quant’altro.
Si deve trarre la conclusione che la Società di Trasformazione Urbana, nata evidentemente sotto una cattiva stella, non ha raggiunto l’obiettivo indicato dall’Organo Consiliare che si esprimeva, allorquando la istituiva, con una irregolare e/o illegittima delibera (la n.83 del 1999) che conteneva il richiamo ad un articolo abrogato (come sopra evidenziato).
E’ chiaro che la STU si basa su di un atto illegittimo e, dunque, su un falso presupposto, per il che concludo chiedendo l’immediata messa in liquidazione della società, investendo del problema l’intero Consiglio Comunale.
L’illegittimità della delibera istitutiva della STU, per tutti i motivi sopra evidenziati, ha anche una ulteriore conseguenza pratica, costituita dalla circostanza che illegittimamente è stata modificata la destinazione d’uso dei terreni individuati con la delibera medesima.
Con la ovvia ed ancora ulteriore conseguenza che i permessi di costruire su quei terreni si basano su falsi presupposti e, quindi, sono anch’essi atti amministrativi viziati ed illegittimi.
Da oggi che Lei Sig. Sindaco, unitamente al Segretario Comunale, al Direttore Generale ed al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ha ufficialmente preso atto delle denunciate illegittimità ha il dovere giuridico di porre in essere, per il principio di autotutela, tutti gli atti amministrativi consequenziali volti alla eliminazione delle denunciate illegittimità, ed il primo di essi è la revoca di tutti i permessi di costruire rilasciati in favore della società Capua Antica Innova S.p.A..
LA MANCATA ADOZIONE DI ATTI DI AUTOTUTELA RENDERA’ I SINGOLI RESPONSABILI DEGLI UFFICI, E LEI PRINCIPALMENTE, TUTTI PERSONALMENTE E PENALMENTE RESPONSABILI DELLE LORO AZIONI, DAL MOMENTO CHE LEI, SIGNOR SINDACO, NELLA SUA QUALITA’ DI PUBBLICO UFFICIALE HA DA OGGI – SU QUESTO SPECIFICO ARGOMENTO – L’OBBLIGO GIURIDICO, AVENDO APPRESO DELLE ILLEGITTIMITA’, DI NON TRASFORMARE DETTI ATTI ILLEGITTIMI IN ATTI ILLECITI, ALTRIMENTI E’ LECITO PENSARE CHE L’EVENTUALE INIZIALE BUONA FEDE (CHE, NONOSTANTE TUTTO, VOGLIO ACCORDARLE UNITAMENTE AL CONSIGLIERE CAMPOCHIARO) ERA – IN REALTA’ – UNA PREORDINATA MACCHINAZIONE PER FAVORIRE TERZI SOGGETTI.
S.Maria C.V., li 1/10/2010
Consigliere Comunale Indipendente del Gruppo Consiliare “laica…mente”
Emilia Borgia
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